Lo Statuto

ART.1
– COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE –
 
E’ costituita l’associazione di volontariato, ai sensi del decreto legislativo 03/07/2017 n.117, denominata “The Tree & The Water”, con sede in Varsi. Il trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dal Consiglio Direttivo. L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell’associazione è illimitata.
 
ART.2
– SCOPO E OGGETTO SOCIALE –
 

L’associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. protezione della natura preservandone l’equilibrio naturale, protezione degli ecosistemi nel rispetto della loro diversità biologica, e protezione e preservazione dell’habitat naturale di animali e piante;
  2. sviluppo di un modo di vivere naturale e sostenibile per l’uomo, insieme e in armonia con la natura senza danneggiare l’habitat naturale e l’equilibrio dell’ecosistema;
  3. sviluppo di metodi d’insegnamento teorici e pratici, che siano in armonia con la natura, relativi in particolare alle seguenti fattispecie:
    a) valorizzazione del patrimonio forestale,
    b) educazione e pedagogia naturali e olistiche,
    c) agricoltura naturale con utilizzo di semi naturali non geneticamente modificati, senza l’uso di agenti chimici e macchinari agricoli pesanti (a meno che non sia necessario ricreare la stabilità e la biodiversità di un ecosistema attraverso la creazione di depressioni, stagni e laghi),
    d) bioedilizia con materiali naturali e/o riciclati senza l’uso di cemento e di materiali altamente inquinanti,
    e) gestione olistica e secondo natura degli animali,
    f) tecniche artistiche e artigianali, in particolare quelle per le quali esiste il rischio che cadano nell’oblio,
    g) terapie e cure naturali e olistiche,
    h) educazione alla produzione di energia pulita e rinnovabile.

Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:

  1. fornire e manutenere siti in cui si possa imparare una coesistenza armoniosa con la natura, realizzata tra le altre attività attraverso:
    • creazione di Santuari della Natura
    • centri educativi
    • programmi di ricerca
    • banche dei semi, vivai, osservatori della fauna selvatica
    • tecniche di restauro ecologico e progettazione rigenerativa
    • sistemi di raccolta e gestione delle acque
    • librerie
    • programmi di volontariato
    • ambienti per pratiche spirituali
  1. gestione di terreni nazionali ed esteri con l’obiettivo di ripristinare, proteggere e mantenere il loro habitat naturale;
  2. organizzazione e finanziamento di eventi, laboratori, incontri e corsi su temi legati agli scopi dell’Associazione;
  3. finanziamento dell’acquisto di sementi e piante naturali non geneticamente modificate, in particolare specie antiche e autoctone, per le persone fisiche o giuridiche che praticano l’agricoltura naturale nel rispetto degli obiettivi dell’Associazione;
  4. finanziamento dell’acquisto di strumenti e materiali da costruzione per persone fisiche o giuridiche, impegnati nella costruzione di edifici naturali nel rispetto degli obiettivi dell’Associazione;
  5. acquisto di libri e altre pubblicazioni tematicamente correlati agli scopi dell’Associazione, per renderli disponibili a persone interessate;
  6. creazione di siti web.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 
ART.3
– RISORSE ECONOMICHE –
 
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 1) contributi degli aderenti e di privati, 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, 3) donazioni e lasciti testamentari, 4) entrate patrimoniali, 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali, 6) beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 
ART.4
– BILANCIO O RENDICONTO –
 
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
ART.5
– I SOCI –
 
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.
 
ART.6
– CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI –
 
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
 
ART.7
– DOVERI E DIRITTI DEI SOCI –
 
Tutti i soci sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione; 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione; 2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
 
ART.8
– ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE –
 
Sono Organi dell’associazione: 1) l’Assemblea dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente. L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
 
ART.9
– ASSEMBLEA –
 
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. E’ possibile l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) approva il bilancio; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sull’esclusione degli associati; e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
 
ART.10
– CONSIGLIO DIRETTIVO –
 
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 2) predisporre il bilancio; 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
 
ART.11
– IL PRESIDENTE –
 
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
 
ART.12
– SCIOGLIMENTO –
 
L’associazione in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.
 
ART.13
– RINVIO –
 
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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